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Taxi ed n.c.c. per porti e aeroporti

Segnalazione del Garante Antitrust in tema di trasporto pubblico non di linea

15/09/2014  - 

"L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una segnalazione alla Regione Lazio, riguardante alcuni profili restrittivi della concorrenza relativi alle norme che disciplinano l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e le norme concernenti il ruolo dei conducenti.

La legislazione vigente prevede, infatti, che per i collegamenti con i porti e gli aeroporti, aperti al traffico civile, sono autorizzati ad effettuare il servizio di taxi e di noleggio con conducente (NCC) solo i titolari di licenze ed autorizzazioni rilasciate dal comune capoluogo di Regione, nonché dal Comune o dai Comuni nel cui ambito territoriale i porti e gli aeroporti ricadono.

Per l’Antitrust tali disposizioni incidono negativamente sul livello di concorrenza che caratterizza i collegamenti con i porti e gli aeroporti, poiché limitano il numero dei soggetti cui è consentito di svolgere il servizio di taxi e di NCC sulla base di un parametro di natura territoriale discriminatorio e non giustificato da un interesse avente rilevanza generale. L’esistenza di vincoli di natura territoriale, in quanto non funzionale né proporzionale rispetto alle eventuali esigenze dei Comuni, si pone, inoltre, in contrasto con i principi europei di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi sanciti dal Trattato Ue, ostacolando ingiustificatamente l'esercizio di tali libertà.

Per questi motivi, l’Antitrust ha auspicato che tali considerazioni possano costituire la base per un riesame complessivo della materia da parte della Regione Lazio".

Disposizioni analoghe a quella censurata dal Garante sono contenute nell'art. 21 della L.R. Friuli Venezia Giulia 5 agosto 1996, n. 27 Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea, che dispone: Nell'ambito degli aeroporti operanti nel Friuli- Venezia Giulia aperti al traffico aereo civile sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di auto pubblica rilasciata dai Comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade, nonchè nell'art. 2 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 maggio 1997, n. 0177/Pres. Regolamento, di esecuzione della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, art. 21, per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 15/09/2014