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Standard formativi: acconciatore, estetista, tintolavanderia

Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

24/06/2015  - 

Con deliberazione n. 1151 del 19 giugno 2015 è stato adottato dalla Giunta regionale un unico testo regolamentare contenente la disciplina attuativa delle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 4, 28 comma 6 e 40 bis, comma 3 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato).

Il regolamento è volto a disciplinare:

  • per la qualificazione professionale di estetista e di acconciatore, gli standard formativi rivolti agli allievi in diritto dovere all’istruzione e alla formazione;
  • per la qualificazione professionale di acconciatore, gli standard formativi rivolti agli allievi di età pari o superiore ai 18 anni;
  • la composizione della commissione d’esame per il conseguimento delle qualificazioni professionali di estetista ed acconciatore nonché le modalità per il conseguimento della qualifica di responsabile tecnico per l’attività di tintolavanderia;
  • le modalità di svolgimento delle prove d’esame nonché gli adempimenti affidati al CATA ai sensi del citato articolo 2, comma 10 della legge regionale 27/2014 modificativa della legge regionale 12/2002.

Il Regolamento sostituirà, per abrogazione, il regolamento per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, approvato con DPReg 7 febbraio 2003, n. 025/Pres. <<Regolamento di esecuzione di cui all’articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista>>. 



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 24/06/2015