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Spettacoli viaggianti: procedura di registrazione

Il Ministero dell’Interno precisa la procedura di registrazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante

24/10/2019  - 

La circolare Mininterno del 13 settembre 2019, Prot. 557/PAS/U/012669/13600.V(1), recante "Procedura di annullamento dei codici identificativi delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. Indicazioni operative", ha fornito indicazioni operative per il rilascio dei codici identificativi ad attrazioni dello spettacolo viaggiante, censurando l'operato di un Comune che aveva rilasciato un elevato numero di codici identificativi senza la previa acquisizione del parere della Commissione provinciale di pubblico spettacolo o della asseverazione di un tecnico abilitato.

Il D.M. 18 maggio 2007, modificato con il D.M. 13 dicembre 2012, prevede che tutte le attrazioni in esercizio siano dotate di codice identificativo, rilasciato dai Comuni a seguito della presentazione del libretto delle attività e del Manuale d’uso e manutenzione.
Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune, previa acquisizione del parere della competente Commissione di vigilanza, comunale o provinciale, sui locali di pubblico spettacolo.
Tale parere non solo è obbligatorio, ma ineludibile ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici previsto dallo stesso D.M. 18 dicembre 2007.
Per le “piccole attrazioni” il parere della Commissione comunale o provinciale è sostituito da una asseverazione di un tecnico abilitato o da una certificazione dell’organismo di certificazione (art. 4, comma 5-bis).
L'asseverazione certifica la completezza e la idoneità della documentazione tecnica illustrativa e certificativa preposta allo scopo ai sensi degli articoli 3 e 4 (per le nuove attrazioni), o 5 (per le attrazioni esistenti), del decreto 2007.
Resta comunque impregiudicata la facoltà dei Comuni di avvalersi, in caso di motivata necessità, della Commissione di vigilanza locale e, in tema di asseverazioni, il consueto obbligo, sempre da parte dei Comuni, di sottoporre le asseverazioni ricevute a controllo a campione.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 24/10/2019