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Spettacoli circensi e vincoli regolamentari comunali

Disciplina d’uso delle aree pubbliche per spettacoli circensi

18/03/2020  - 

Con sentenza n.117 del 12 febbraio 2020 il TAR Marche Sez. I ha annullato il regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali approvato dal Comune di Ancona – e, conseguentemente il diniego di autorizzazione che su esso si fonda –  per violazione di legge, nella parte in cui contengono il divieto generalizzato di attendamento nel territorio comunale dei circhi con taluni esemplari di animali al seguito, senza ammettere le deroghe che discendono dall'applicazione delle linee guida stabilite, in data 10 maggio 2000, dalla Commissione scientifica CITES.

L’Ente locale può (anzi deve, ai sensi della legge statale n. 337 del 1968), con proprio regolamento, disciplinare l’uso delle aree pubbliche comunali per manifestazioni artistiche legate agli spettacoli circensi e, nell’ambito delle proprie competenze riconosciutegli da altre fonti normative, può anche dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e di tutela degli animali da maltrattamenti, nonché vigilare, nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali; tuttavia lo stesso non può porre divieti assoluti e generalizzati impeditivi di un’attività che tradizionalmente si svolge con specifiche modalità, senza verificare che l’esercizio di tale attività contrasti con le finalità che le norme regolamentari intendono perseguire, specie in assenza di una fonte di rango legislativo sullo specifico punto (uso degli animali nei circhi) che, ai sensi dell’art. 41 Cost., è la sola che può limitare l’esercizio dell’iniziativa economica privata nei casi e per le finalità ivi indicate (ex multis, T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 21 marzo 2018, n. 424, che, a sua volta, richiama T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 24 aprile 2009, n. 321 e T.A R. Toscana Firenze, Sez. I, 26 maggio 2008 n. 1531; TAR Emilia Romagna Parma, sez. I, 20 dicembre 2016, n. 363 e 11 maggio 2010, n. 157).

La corretta attuazione del precetto di cui all’art. 41 Cost., per la parte di competenza dei Comuni, consiste nell'adottare norme regolamentari che prevedano specifici adempimenti a carico dei gestori dei circhi e di altri spettacoli analoghi, funzionali a tutelare la dignità e la salute degli animali impiegati negli spettacoli, ma che siano proporzionati allo scopo e che non costituiscano surrettizi divieti all'esercizio di un'attività economica prevista e riconosciuta da specifiche norme statali. Naturalmente, ponendo tali precetti, i Comuni possono prevedere le relative sanzioni per il caso di inosservanza e le modalità di effettuazione dei controlli da parte del personale della Polizia municipale o di funzionari preposti allo specifico settore” (testualmente. T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 5 aprile 2013, n. 283).


Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 18/03/2020