home  » news  »  News

News

Silenzio assenso tra le PPAA

Il silenzio tra pubbliche Amministrazioni corrisponde ad un atto interno ad un procedimento (invece che a un provvedimento definitivo

27/07/2016  - 

Con nota del 31 maggio 2016, prot. n. 207/16/UL/P., l'Ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha trasmesso al Consiglio di Stato un articolato quesito su alcuni problemi applicativi dell'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Il quesito solleva alcuni dubbi interpretativi che riguardano:
- l'ambito di applicazione soggettivo del nuovo istituto;
- l'ambito di applicazione oggettivo;
- i rapporti con la conferenza di servizi;
- le modalità di formazione del silenzio-assenso e l'esercizio del potere di autotutela dopo la formazione del silenzio-assenso (prima e dopo l'adozione del provvedimento finale).

Il parere del Consiglio di Stato (Comm. Dpec., 13 luglio 2016, n. 1640) risolve alcuni dubbi interpretativi e affronta, altresì, delicate questioni interpretative concernenti anche l'ambito di applicazione oggettivo del nuovo istituto.
l Consiglio di Stato ritiene l'art. 17-bis applicabile anche a: Regioni ed enti locali, Organi politici, Autorità indipendenti, Gestori di beni e servizi pubblici. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione oggettivo del nuovo istituto, il Consiglio di Stato affronta le cinque questioni poste dal quesito e che riguardano:
1) l'applicabilità agli atti normativi;
2) l'applicabilità a procedimenti relativi a interessi pubblici primari;
3) il rapporto con gli artt. 16 e 17 legge n. 241/1990;
4) il "bollino" della Ragioneria generale dello Stato;
5) la non applicabilità ai procedimenti ad iniziativa di parte tramite sportello unico.

Altre questioni affrontate riguardano:
- i rapporti tra il nuovo silenzio-assenso e la conferenza di servizi obbligatoria di cui all'articolo 14, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990;
- il meccanismo di formazione del silenzio-assenso;
- la necessità della sottoscrizione dell'autorità concertante;
- il potere di autotutela dell'autorità che non ha reso l'assenso, concerto o nulla osta e nei confronti della quale, quindi, ha operato il silenzio-assenso.

Il Consiglio di Stato ritiene che l'art. 17-bis rivesta – nei rapporti tra amministrazioni pubbliche – una portata generale analoga a quella del nuovo articolo 21-nonies nei rapporti tra amministrazioni e privati.
A tale nuova regola generale, che riforma i rapporti 'esterni' dell'amministrazione con i privati, corrisponde – introdotta ad opera dell'art. 17-bis – una seconda regola generale, che pervade i rapporti 'interni' tra amministrazioni: quella, appunto, del silenzio-assenso 'endoprocedimentale'.

Il Consiglio di Stato evidenzia, inoltre, che l'art. 17-bis prevede due meccanismi di semplificazione tra loro collegati:
- da un lato, incide sui tempi dell'azione amministrativa, prevedendo un termine unico di trenta giorni (destinato a prevalere, tranne il caso delle Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili di cui al comma 3, sui diversi termini previsti dalle vigenti disposizioni) entro il quale l'Amministrazione co-decidente rende l'assenso;
- dall'altro, in un'ottica di stigmatizzazione dell'inerzia, equipara il silenzio all'assenso, consentendo all'Amministrazione procedente di adottare il provvedimento finale.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 27/07/2016