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Sede di associazioni di promozione sociale

Le strutture destinate allo svolgimento delle attività sociali sono da ritenersi, ex lege, “compatibili con ogni destinazione d'uso”, quindi a prescindere dalla destinazione del singolo fabbricato in cui si inseriscono

02/03/2021  - 

L'art. 32, co. 4 della L. 7-12-2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) prevede che: "La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica". Si tratta di una norma derogatoria, intesa ad agevolare le attività delle associazioni di promozione sociale, facilitando l’apprestamento delle strutture destinate allo svolgimento delle attività sociali, da ritenersi ex lege “compatibili con ogni destinazione d'uso”, quindi a prescindere dalla destinazione del singolo fabbricato in cui si inseriscono.


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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 02/03/2021