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SCIA edilizia e termini per l'annullamento

Tar Campania: in caso di riscontro di difformità tra lo stato di fatto dei luoghi e la documentazione descrittiva a corredo, DIA o SCIA possono essere annullate anche oltre i limiti di tempo previsti dalla Pubblica Amministrazione

19/03/2020  - 

Una recente pronuncia del TAR Campania conferma l'orientamento secondo il quale non esiste un vero e proprio limite di tempo "assoluto" per l'annullamento della SCIA (ex DIA), soprattutto se la dichiarazione non è veritiera. Il Comune aveva annullato una DIA (oggi SCIA) presentata dal proprietario di un immobile per opere di manutenzione straordinaria e ordinaria, dopo aver riscontrato, mediante sopralluogo della Polizia locale, una discordanza tra lo stato dei luoghi e la documentazione a corredo della DIA medesima.

Il Comune aveva correttamente motivato l'annullamento argomentando che “il presupposto indefettibile perchè una DIA possa essere produttiva di effetti è la completezza e veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione” indicando con puntualità le ragioni fattuali del provvedimento di annullamento.

Secondo il TAR "La giurisprudenza ha più volte chiarito che, in materia di DIA o SCIA, la pubblica Amministrazione mantiene il potere di verificare la sussistenza in concreto di tutti i requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività comunicata dal privato: quindi, entro il termine legale ogni denuncia/segnalazione può essere assoggettata al potere di verifica della conformità a legge dell'attività denunciata e all'adozione di strumenti inibitori; decorso tale termine, poiché presupposto indefettibile perché la d.i.a o s.c.i.a. possa essere produttiva di effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione, in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta all'Amministrazionesussiste comunque il potere di inibire l'attività dichiarata." (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 25 luglio 2016, n. 3869).

..la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte".
Il limite temporale "ragionevole"dei 18 mesi per l’annullamento di un atto amministrativo (Ad.pl. Cons. St. 17 ottobre 2017 n. 8), decorre “soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro“.


Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 19/03/2020