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Rinnovo di occupazione di suolo pubblico: non è automatico

Giustificato diniego per l'occupazione di suolo pubblico se l'area richiesta non è adiacente all'esercizio commerciale

10/07/2020  - 
Il Comune respinge l'istanza di rinnovo della concessione ad occupare un piccolo tratto di marciapiede posto sull'altro lato della carreggiata rispetto al ristorante, sulla base dei pareri negativi dei servizi viabilità e Polizia Locale espressi per contrasto con l'art. 20 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e con il Regolamento comunale di polizia urbana, ordinando lo sgombero immediato dell'area occupata ed il ripristino dello stato originario dei luoghi.
Il ristoratore propone ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, che lo accoglie annullando il provvedimento impugnato, ma il Comune si appella al Consiglio di Stato, evidenziando l'erroneità delle argomentazioni dei giudici di primo grado.
Il Consiglio di Stato, Sez. II, Sent., (ud. 9 giugno 2020) 11 giugno 2020, n. 3718, a differenza di quanto affermato dal T.A.R., invece ritiene fondata (e assorbente ogni altra considerazione) la motivazione del provvedimento relativa alla violazione del regolamento comunale di polizia urbana, dove si statuisce che "La struttura concessa non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali", mentre nel caso in esame l'occupazione esterna è posta dall'altro lato della carreggiata rispetto al locale, tanto da costringere il personale di servizio a continui attraversamenti della strada, che inevitabilmente interrompono i flussi veicolari, interferendo con la scorrevolezza della circolazione.
Non può assumere rilievo il fatto che nella zona non si siano verificati incidenti, in quanto la norma del regolamento non ha l'obiettivo di prevenire pericoli (pur sempre da tenere in considerazione), ma quello di tutelare la fluidità del traffico.
Altrettando ininfluenti sono le considerazioni sulla tipologia del traffico e sulla velocità tenuta dai veicoli, perché la norma citata si cura solo dell'interferenza delle installazioni con i flussi veicolari e pedonali, che, come abbiamo detto, sono sicuramente ipotizzabili per il lavoro che deve svolgere il personale di servizio e gli spostamenti che deve effettuare la clientela, su una strada che è aperta al transito sia veicolare che pedonale.
Su questo ultimo tema, la giurisprudenza ha chiarito che l'esercente che non rispetta i limiti dimensionali, nonché le distanze previste dal codice stradale e dal regolamento comunale in materia di occupazione di suolo pubblico incorre nella decadenza della licenza (cfr. Cons. di Stato, sez. V, sentenza 4 luglio 2018, n. 4101).
Per questi motivi l'appello viene accolto, riformando la sentenza impugnata.
 
Fonte:


Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 10/07/2020