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Residenze d'epoca

Numero massimo di posti letto nelle residenze d'epoca

20/01/2015  - 

L'art. 2, comma 49 della L.R. N. 27 del 30.12.2014, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015) modifica l’articolo 63 bis della Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 Disciplina organica del turismo, introducendo un ulteriore comma 2-bis.

A seguito della modifica introdotta il testo dell'art. 63-bis si presenta come di seguito:
(Residenze d'epoca)
1. Sono classificate come residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono l'alloggio in camere e unità abitative con il limite massimo di 25 posti letto.

2. I requisiti minimi qualitativi delle residenze d'epoca sono quelli previsti dalle corrispondenti tipologie di struttura ricettiva disciplinate dal titolo IV e di cui ai corrispondenti allegati.

<<2 bis. Il limite massimo di 25 posti letto di cui al comma 1 si applica anche in deroga ai limiti massimi previsti per le corrispondenti tipologie di struttura ricettiva disciplinate dal titolo IV, capi VI e VII.>>.

Ciò significa che le strutture ricettive ubicate in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) possono essere classificate come residenze d'epoca, con dei requisiti minimi qualitativi tipici di strutture ricettive più "elementari", ovvero i Bed & Breakfast o gli affittacamere.

Purtuttavia alle residenze d'epoca è data la possibilità di offrire l'alloggio in camere e unità abitative con il limite massimo di venticinque posti letto, un limite cioè più elevato di quello consentito agli esercizi di Bed & Breakfast (limite massimo di capienza: non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto), o agli affittacamere (limite massimo di capienza: non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto).

La disposizione è in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2015.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 20/01/2015