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Registro cose antiche ed usate

Il Consiglio di Stato conferma l'obbligo di tenere il registro delle operazioni compiute giornalmente previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S.

08/03/2018  - 

L'art. 126 del R.D. n. 773/31 - Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza - stabiliva che non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, che ne rilascia una presa d'atto.

La dichiarazione veniva presentata alla Questura competente per territorio.

L'art.6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" ha abrogato l'art. 126 T.U.L.P.S. con decorrenza 11 dicembre 2016.

Da quella data il commercio di cose antiche o usate non è più soggetto a dichiarazione.

Il Consiglio di Stato, con parere espresso dall'Adunanza del 14 febbraio 2018, ha però ritenuto che sia ancora obbligatorio tenere il registro delle operazioni compiute giornamente, previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S.

Solo per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo non sussiste l'obbligo neppure della tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del T.U.

Nella Regione FVG si ritiene che il valore esiguo sia riconducibile agli oggetti che, indipendentemente dal valore originario, vengano venduti al dettaglio o all'ingrosso per una somma non superiore ad euro 250,00 (circolare 13615/P del 04/04/2012).



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 08/03/2018