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Procedimento amministrativo: danno da "complessificazione"

In tema di risarcimento danni da ritardo nel rilascio della concessione demaniale marittima e specchio acqueo finalizzati alla realizzazione di un complesso turistico ricettivo e porto turistico non è configurabile la colpa di un Comune error iuris scusabile per oscurità e contraddittorietà della normativa di settore sui porti turistici.

19/02/2020  - 

Il Consiglio di Stato ha affrontato una complicatissima questione caratterizzata da una serie infinita di errori, omissioni e gravi negligenze da parte di più enti pubblici.

...l’intera vicenda è stata segnata dal concorso di pubbliche amministrazioni, statali e regionali, la cui effettiva interlocuzione ha accentuato l’insicurezza giuridica di base e, con essa, il concreto compito del Comune di Taranto. Il che è avvenuto sulla base di un’incertezza di fondo sul procedimento da seguire che contraddistingueva l’orientamento di tutte le amministrazioni coinvolte, a sua volta ingenerata da una legislazione di conclamata semplificazione normativa (i due procedimenti di cui sopra sono entrambi disciplinati da regolamenti di delegificazione emanati in funzione di semplificazione ai sensi dell’art. 20, comma 8, l. 15 arzo 1997, n. 59) ma nei fatti di – il caso mostra – di “complessificazione”; poi con diverse assenze alle conferenze di servizi, le quali hanno contribuito seriamente ad aggravare i ritardi; poi con richieste di modificazione dello strumento procedimentale, ripensamenti su VIA e compatibilità con vincoli culturali di consistenza dubbia, con rivendicazioni di competenze (come quella, poi rivelatasi senza fondamento, della Regione Puglia) da cui sono derivate ulteriori incertezze e ritardi.

Quindi, se è vero che al Comune di Taranto è effettivamente addebitabile di aver tenuto un complessivo comportamento che non è rispondente ai canoni del buon andamento, si deve nondimeno rilevare che lo stesso Comune si è trovato anche senza una sua propria colpa in una condizione di effettiva incertezza sul procedimento, generato sia dalla sovrapposizione normativa di cui si è detto, sia dalla condotta di altre amministrazioni, in particolar modo della Regione (quest’ultima con responsabilità oltremodo ampie, essendo dotata di potestà legislativa concorrente e dunque per essa essendo di diversa qualificazione l’error iuris sulle norme). Del resto, il Comune non è dotato di potestà legislativa; e se è vero che, per principio fondamentale dello Stato di diritto, la legge non ammette ignoranza (il che grava anzitutto sulle pubbliche amministrazioni), è anche vero che la oggettiva confusione del quadro normativo, tanto più se determinata da un lato da una semplificazione normativa che non ha raggiunto il fine effettivo della certezza, dall’altro dal comportamento di altre amministrazioni pubbliche invece dotatetene, non può avere per conseguenza diretta e immediata l’addebitabilità dell’insicurezza giuridica così generata ad un’amministrazione diversa da quella statale o regionale, e comunque priva di poteri normativi...Non può invero non prendersi atto che non solo il Comune, ma anche le altre amministrazioni coinvolte hanno dovuto operare nel contesto particolare di quella normazione complessa e che si prestava ad essere interpretata come contraddittoria, e che evidentemente non offriva un ordinario livello di sicurezza giuridica...



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 19/02/2020