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Preavviso di riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico

Gli organizzatori di riunioni devono contattare la Questura competente per territorio con anticipo rispetto alla data prevista per la riunione stessa

12/07/2018  - 

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

L'obbligo del preavviso è stabilito dall'art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza); il preavviso è necessario per motivi di sicurezza.

Chi intende organizzare una riunione o manifestazione soggetta ad autorizzazioni o segnalazioni, può inoltrare al SUAP anche il preavviso previsto dall'art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773; il SUAP lo trasmette direttamente alla Questura competente per territorio.

L'organizzatore, prima di presentare le pratiche amministrative, deve contattare personalmente gli uffici della Questura per fornire  tutte le informazioni possibili sul tipo di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto dell’evento, ma indicare anche il numero approssimativo dei partecipanti.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 12/07/2018