home  » news  »  News

News

Piscine natatorie

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1 Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio

18/01/2018  - 

Pubblicata sul BUR ordinario numero 3 del 17 gennaio 2018 la Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1 "Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio", che contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine a uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine stesse, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e dell’accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.

La norma definisce "piscina": un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali, interrati o fuori terra, utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua nei bacini stessi, dotati di impianti tecnologici per il trattamento dell’acqua, nonché dei servizi tecnici, sanitari e accessori eventualmente necessari, e classifica le piscine, ai fini igienico-sanitari, sia in base al criterio della destinazione sia in base alle caratteristiche strutturali, ambientali e alla loro utilizzazione.

Rispetto alla proposta di legge originaria:

  • è stato eliminato ogni riferimento a un regime amministrativo da rispettare (domanda di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività, comunicazione);
  • è stata eliminata la previsione che l'avvio dell'attività venisse autorizzato o dichiarato tramite il SUAP.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. dovrà essere emanato apposito regolamento regionale per definire:

a) i requisiti strutturali, gestionali, organizzativi, tecnici, igienico-ambientali dell’impianto piscina, la capienza massima e le modalità di accesso all’impianto e alle vasche;
b) le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza e i controlli;
c) la presenza di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni e le modalità e i criteri per la formazione del personale in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
d) l’ubicazione della segnaletica di sicurezza, come previsto dalle norme UNI vigenti in materia;
e) la presenza di un locale adibito al primo soccorso, dotato di materiali e attrezzature conformi alla vigente normativa in materia;
f) la frequenza e la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni come previsto dall’articolo 13;
g) le eventuali deroghe a quanto previsto all’articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 3, e all’articolo 20, sulla base delle tipologie, dimensioni e caratteristiche strutturali della piscina, nonché del tipo di attività che vi si svolgono e del numero massimo di utenti che hanno diritto a usufruirne, anche in relazione alle diverse categorie di soggetti a cui sono attribuite le responsabilità della presente legge.
La L.R. sarà in vigore dal 1 febbraio 2018.

Vai al testo della L.R. su:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 18/01/2018