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Panificazione: modificato il regolamento regionale
Il Regolamento regionale per l'attività di panificazione si adegua ad un Decreto del Ministero dello sviluppo economico
Con il Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2019, n. 0108/Pres. sono state disposte modifiche al Regolamento per l'attività di panificazione di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres., adeguandolo alle disposizioni di cui all’articolo 36, della legge regionale 12/2002 e al Decreto 1 ottobre 2018, n. 131 del Ministero dello Sviluppo economico.
Per le definizioni di panificio, pane fresco e pane conservato o a durabilità prolungata trova quindi applicazione il decreto del Ministero dello sviluppo economico di data 1 ottobre 2018, n. 131 (Regolamento recante disciplina della denominazione di <<panificio>>, di << pane fresco>> e dell’adozione della dicitura <<pane conservato>>).
Il Decreto è efficace a partire dalla data odierna.
Monica Feletig