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Panificazione: modificato il regolamento regionale

Il Regolamento regionale per l'attività di panificazione si adegua ad un Decreto del Ministero dello sviluppo economico

11/07/2019  - 

Con il Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2019, n. 0108/Pres. sono state disposte modifiche al Regolamento per l'attività di panificazione di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres., adeguandolo alle disposizioni di cui all’articolo 36, della legge regionale 12/2002 e al Decreto 1 ottobre 2018, n. 131 del Ministero dello Sviluppo economico.

Per le definizioni di panificio, pane fresco e pane conservato o a durabilità prolungata trova quindi applicazione il decreto del Ministero dello sviluppo economico di data 1 ottobre 2018, n. 131 (Regolamento recante disciplina della denominazione di <<panificio>>, di << pane fresco>> e dell’adozione della dicitura <<pane conservato>>).

Il Decreto è efficace a partire dalla data odierna.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 11/07/2019