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Orari carburanti

L'Autorità Antitrust torna ad occuparsi degli orari di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti

16/03/2015  - 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 25 febbraio 2015 ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti osservazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90, in relazione alla disciplina regionale e degli enti locali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti.
L’intervento trae origine da una segnalazione del Gruppo Impianti Stradali Carburanti Treviso che lamenta i vincoli in materia di orari e turni di apertura degli impianti, contenuti nella delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 977 del 2005, in particolare, con riferimento all’interpretazione che viene data dalla Giunta stessa con riguardo alle modalità di calcolo degli impianti tenuti al turno festivo ai sensi dell’art. 3 della suddetta delibera. L’Autorità, tuttavia, prendendo spunto dalla segnalazione ricevuta intende formulare, anche alla luce dei mutamenti normativi intervenuti di recente, alcuni auspici di portata generale miranti ad una revisione della disciplina in materia di orari di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti, così come prevista dalle discipline locali sulla materia ad oggi vigenti in Italia.
Numerose normative regionali e comunali hanno infatti adottato un modello di regolamentazione volto a limitare, in varia misura, la libera iniziativa degli operatori nella fissazione degli orari di apertura e/o di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, attraverso la previsione di orari massimi e orari minimi, sia diurni che notturni e festivi, oltre che di obblighi di turnazione. A fronte di tale modello, la cui adozione è in molti casi risalente nel tempo, va tuttavia ricordato innanzitutto che il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche in legge 24 marzo 2012, n. 27, ha inteso rimuovere le norme che “impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici” (art. 1, comma 1, lettera b) fissando un termine entro il quale i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni adeguano le relative normative (art. 1, comma 4). Tale normativa è palesemente incompatibile con qualunque previsione volta a regolamentare gli orari di apertura di un esercizio commerciale quale deve essere considerato un impianto di distribuzione di carburanti........

Leggi il testo integrale della segnalazione AS1178 del 11 marzo 2015 su:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 16/03/2015