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Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

La rideterminazione del contributo di costruzione è possibile unicamente in due situazioni: lo afferma il TAR Puglia, (LE) Sez. III con la sentenza n. 973 del 2 settembre 2020

25/09/2020  - 

L’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione. Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, è suscettibile di rideterminazione in due casi: a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico (cfr. sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2471; sez. IV, n. 1504/2015, cit.); b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 25/09/2020