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Occupazioni di "carreggiata" per attività di somministrazione

Una piattaforma lignea di pertinenza del locale di somministrazione ad uso degli avventori non può occupare la carreggiata, costituendo un ostacolo fisico alla circolazione dei veicoli

07/07/2020  - 
Un Comune ha negato ad una società attiva nella somministrazione di alimenti e bevande, il permesso di occupazione di area pubblica, e il T.A.R., adito dalla richiedente, ha annullato il provvedimento ritenendolo illegittimo.
Di qui l'appello al Consiglio di Stato da parte del Comune, che con la sentenza n. 3672 del 9 giugno 2020, lo ha accolto.
Il diniego ha trovato il suo fondamento nella circostanza, rilevata a più riprese dalla Polizia municipale, per cui la piattaforma lignea di pertinenza del locale ad uso degli avventori occupava la carreggiata. La società, dal canto suo, ha ribattuto affermando che dalla documentazione fotografica si evince come la pedana sia posta in uno slargo separato dalla carreggiata.
L'art. 3 del Codice della strada, contenente le definizioni stradali e di traffico, al n. 7 si occupa della "carreggiata" declinata come la «parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine».
A contrario, la corsia di marcia fa parte della carreggiata ed è normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
Per il Tribunale, è stata ritenuta sufficiente la presenza di barriere di tipo new jersey, posizionate per separare fisicamente e in sicurezza la pedana dalla corsia.
Ma il Consiglio di Stato non ha condiviso queste conclusioni, ritenendo che proprio la visualizzazione del contesto confermi inequivocabilmente l'ubicazione della piattaforma sulla carreggiata, ovvero in area ove ciò non è consentito, salvo l'avvenuta creazione di itinerari alternativi per il traffico, come tipicamente avviene mediante l'istituzione di un'area pedonale urbana. In mancanza di interventi strutturali e anche segnaletici, la pedana oggetto di controversia costituisce un vero e proprio ostacolo fisico alla circolazione, in quanto ricavata da una fetta di strada protetta dai veicoli con una barriera di cemento.

Fonte:


Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 07/07/2020