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Occupazione suolo pubblico: esenzioni

Esenti da imposta di bollo le istanze e le autorizzazioni per la raccolta di firme con banchetto a fine di propaganda elettorale e referendum

01/08/2018  - 

Le istanze e le autorizzazioni per occupazione del suolo pubblico comunale per la raccolta di firme con banchetto, inclusivo di tavolo, sedie e gazebo, con riferimento a campagne relative a referendum, iniziative legislative popolari, petizioni e istanze, nonché sulle relative autorizzazioni rilasciate dagli enti locali, sono esenti da imposta di bollo.
Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E del 18 luglio 2018.
L'esenzione dall'imposta di bollo è quella dall'art. 1 della Tabella di cui all'Allegato B, D.P.R. n. 642/1972, ai sensi del quale sono esenti dal bollo le «petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle 3 liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale».
Per godere dell'esenzione piena le richieste e le relative autorizzazioni devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere finalizzate a sottoscrivere petizioni alle Camere (art. 50 della Costituzione), al Parlamento europeo (art. 227 del Trattato UE), ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;
- essere rivolte a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare alle Camere (art. 71 della Costituzione), alla Commissione europea (ECI), ai consigli regionali e delle province autonome, ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;
- essere dirette a promuovere iniziative politiche per richiedere i referendum previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli Statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Statuti degli enti locali;
- essere finalizzate all’esercizio dei diritti di voto nell’ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l’attività propagandistica o informativa sia svolta durante il c.d. “periodo elettorale”.
Tali condizioni si riferiscono all’esercizio dei diritti elettorali e devono sussistere per ogni livello di democrazia rappresentativa, sia comunitario che nazionale, regionale e delle province autonome che locale.
Le richieste di occupazione del suolo pubblico e i relativi provvedimenti di autorizzazione, finalizzati ad iniziative diverse da quelle sopra previste, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972.
Della stessa esenzione gode anche l’attività propagandistica purché venga svolta in “periodo elettorale”.
In linea con quanto già sostenuto nella risoluzione n. 89/E del 1° aprile 2009, l’Agenzia ha infatti ribadito con la nuova prassi che «la mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo non può fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo, salvo che la medesima si svolga durante il cd. “periodo elettorale”, così come definito dalle vigenti disposizioni in materia di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e delle province autonome, comunali». «In quest’ultimo caso - è chiarito - l’esenzione dall’imposta di bollo si applica alle richieste di occupazione del suolo pubblico e alle relative autorizzazioni anche nell’ipotesi in cui tali atti siano rispettivamente presentati e rilasciati prima dell’inizio del c.d. “periodo elettorale”, ancorché dispieghino i loro effetti durante il medesimo periodo elettorale».

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 01/08/2018