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Obblighi di pubblicità e trasparenza per enti del terzo settore

Una circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarisce che anche gli Enti del terzo settore sono soggetti ad obblighi di pubblicità e trasparenza se percettori di vantaggi economici pubblici

07/02/2019  - 

La circolare n. 2 dell’ 11 gennaio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarimenti e indicazioni operative per consentire il puntuale adempimento dell'articolo 1, commi 125 - 129 della L. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni, con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs n. 33/2013.
Tali obblighi riguardano anche gli enti del Terzo Settore.

  • oggetto degli obblighi informativi: l'obbligo informativo attiene a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati (i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico; le somme erogate dalla PP.AA. a carattere di corrispettivo per un servizio o una prestazione effettuata o per la cessione di un bene; le risorse strumentali, ad es., un bene concesso in comodato).
  • arco temporale di riferimento dei vantaggi economici oggetto di obblighi informativi: si devono pubblicare le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1°gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui si riferiscono.
  • esclusione dell’obbligo di pubblicazione delle somme ricevute inferiori a 10.000,00 euro: detto limite si riferisce al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. L'obbligo di informazione scatta se il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000,00, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, benchè il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00. Dalla normativa in esame si evince anche che, distinto dall’obbligo di rendicontazione del vantaggio ricevuto, viene posto a carico dei soggetti percettori anche un obbligo di informazione, che esula dall'applicazione delle disposizioni in oggetto indicate.
  • obbligo di informazione: vi rientrano anche le somme percepite a titolo di cinque per mille, in quanto l'obbligo in parola è diverso, per contenuti e modalità, rispetto ai vigenti obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 11-bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016.

In mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo.
Ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 07/02/2019