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Novità dal collegato alla manovra di bilancio

Tante le novità per i SUAP nella Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021

14/01/2019  - 

In generale, la legge collegata alla manovra di bilancio dispone modifiche e integrazioni di disposizioni legislative regionali, non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma, comunque, caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili.

Ecco le principali novità introdotte dalla L.R. 28 dicembre 2018, n. 28, Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021, che interessano le materie di competenza del SUAP.

Per l'ambito delle ATTIVITA' PRODUTTIVE, si segnalano le novità introdotte dall'art.1:

- il comma 3 apporta modifiche all’art. 34 della legge regionale 29/2005 in materia di vendite di fine stagione, volte a definire i termini per lo svolgimento delle stesse, in via generale:
a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;
b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.

Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale;

- i commi 5 e 6  integrano la disciplina in materia di tutela dei locali storici e delle attività storiche del Friuli Venezia Giulia;

- il comma 7 integra la legge regionale  21/16, in materia di pubblicità delle strutture ricettive turistiche e agli alloggi dati in locazione per finalità turistiche, con rimodulazione delle sanzioni amministrative.

Per l'ambito dell'AMBIENTE ED ENERGIA, si segnalano le novità introdotte dall'art 3 sulla L.R. 19/12:

- il comma 2 prevede che nel caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione totale degli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), l'autorizzazione unica prevede l'obbligo di installazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 257/2016, nonché di rifornimento di GNC o di GNL anche in sola modalità self service, con esclusione degli impianti di distribuzione dei carburanti situati nelle aree svantaggiate e fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche indicate dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 257/2016. Nel caso in cui le citate impossibilità tecniche sussistano contemporaneamente, l'autorizzazione unica prevede l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione di GPL;

- il comma 3 introduce la SCIA per la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Per l'ambito della SALUTE, si segnalano le novità introdotte dall'art.8:

- il comma 4 e seguenti modificano la L.R. 20/12 che riguarda il benessere e la tutela degli animali d'affezione, estendendo anche alle attività non commerciali le disposizioni che prevedono il rilascio del nulla-osta,l'anagrafe degli animali d'affezione e le sanzioni amministrative dettate in materia.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 14/01/2019