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Noleggio con conducente

Nuove regole in vigore dal 30 dicembre 2018

08/01/2019  - 

Il Decreto-Legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea", in vigore dal 30 dicembre 2018, introduce modifiche all'articolo 3 ("Servizio di noleggio con conducente") ed all'articolo 11 ( "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente") della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
Per effetto delle modifiche urgenti e salva la loro conferma in sede di conversione del Decreto-Legge:

  • la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il vettore può disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima provincia o area metropolitana, previa comunicazione ai Comuni;
  • le prenotazioni sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio NCC devono avvenire presso le rimesse con ritorno alle stesse;
  • l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, se sul "foglio di servizio" sono registrate più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
  • nelle more della piena operatività del nuovo "registro informatico pubblico nazionale" con conseguente registrazione di tutte le licenze, viene disposto il blocco al rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.


Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 08/01/2019