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Moca: scatta l'obbligo di comunicazione

Materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti

11/07/2017  - 

Gli alimenti vengono a contatto con molti materiali e oggetti durante le fasi di produzione, trasformazione, conservazione, preparazione e somministrazione, prima del loro consumo finale. Tali materiali e oggetti – ad esempio contenitori per il trasporto degli alimenti, macchinari per la trasformazione dei prodotti alimentari, materiali da imballaggio, utensili da cucina e posate e stoviglie – sono denominati materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) e dovrebbero essere sufficientemente inerti da evitare che i loro componenti incidano negativamente sulla salute del consumatore o influenzino la qualità degli alimenti.

Per garantire la sicurezza dei MOCA e per favorire la libera circolazione delle merci, nell’Unione europea (UE) vigono una serie di requisiti legali e forme di controllo.

L'art. 6 del D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti stabilisce che <<Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale. Nel caso in cui l'attività posta in essere dall'operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione è riportata nella medesima segnalazione>>.

Gli operatori economici già operanti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29 (ovvero il 2 aprile 2017) inviano la comunicazione allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), che la trasmette all’Autorità competente per la procedura di controllo, entro il 31 luglio 2017.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 11/07/2017