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Lo Sportello unico per l'edilizia è obbligatorio anche in FVG

Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14

15/07/2020  - 

I Comuni istituiscono lo Sportello unico per l'edilizia: lo prevede la Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009, in vigore dal 16 luglio 2020.

Il Codice regionale dell'edilizia risalente al 2009 aveva previsto solo la facoltà, per gli enti locali regionali, di istituire lo Sportello unico per l'edilizia (SUE), ufficio per la semplificazione procedimentale che opera con regole analoghe a quelle dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Nel 2013 lo Stato aveva reso obbligatorio il SUE telematico attraverso una modifica all'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia: per eseguire interventi di edilizia residenziale non serve rivolgersi separatamente ad una pluralità di uffici per acquisire i vari permessi (edilizia, paesaggio, beni culturali, etc.), ma ad un unico sportello di coordinamento tra le varie autorità. Al SUE si invia un'unica istanza telematica e il SUE emette un'unica risposta telematica, comprensiva di tutti i permessi, con risparmio di tempi e costi di riproduzione documentale. Il modello organizzativo e tecnologico è assolutamente analogo a quello del SUAP.

La norma statale sopravvenuta non ha prodotto effetto nell'ordinamento autonomo regionale, ma nel frattempo i professionisti hanno rivendicato l'utilità degli sportelli unici digitali cui inviare istanze anche complesse a qualsiasi giorno ed ora, producendo la documentazione elettronica una tantum ed ottenendo una risposta unica ed onnicomprensiva.

L'esperienza Covid-19 ha fatto il resto, rendendo evidente quanto la trasformazione digitale sia necessaria non solo per affrontare momenti di crisi, ma per migliorare, a lungo termine, la qualità della vita dei cittadini che hanno bisogno dei servizi della pubblica amministrazione. E se i servizi non sono stati digitalizzati, diventano purtroppo inaccessibili, in condizioni di confinamento forzato.

1. Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, ciascun Comune, in forma singola o associata, attiva lo Sportello Unico per l’Edilizia, di seguito SUE, con il compito di curare in via telematica tutti i rapporti fra i privati e le Amministrazioni pubbliche tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio.
2. Una volta attivato, il SUE costituisce l’unico punto di accesso per il privato in relazione ai procedimenti di cui alla presente legge ed esercita le funzioni di vigilanza connesse all’attività edilizia. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUE.
3. Al fine di agevolare i Comuni nella fase di attivazione del SUE e garantire uniformità nel trattamento telematico delle pratiche edilizie, la Regione istituisce il Portale regionale denominato <<SUE in rete>>, di seguito Portale, e lo mette gratuitamente a disposizione dei Comuni.
4. Entro due anni dall’attivazione del Portale, il Comune sottoscrive un atto d’intesa con la Regione per definire la data a partire dalla quale le pratiche edilizie sono gestite in via telematica, attraverso l’utilizzo del SUE. Ferma restando, per quanto compatibile, la disciplina di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e relativo regolamento di attuazione, l’Amministrazione regionale fornisce alle Amministrazioni comunali il supporto tecnico necessario, nonché promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori, sia pubblici che privati.

5. Dalla data di attivazione del SUE lo stesso:
a) riceve le comunicazioni di inizio lavori, anche asseverate, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), anche in alternativa al permesso di costruire, le domande di permesso di costruire, le segnalazioni certificate di agibilità e ogni altra istanza o segnalazione o comunicazione prevista dalla presente legge, della cui avvenuta presentazione lo sportello rilascia immediatamente una ricevuta che indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza;
b) provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento;
c) acquisisce, anche tramite conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre Amministrazioni, necessari ai fini del perfezionamento del procedimento, provvedendo ad acquisire direttamente i documenti che siano agli atti del Comune interessatoo di altri enti pubblici, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente o nei casi in cui non possano essere sostituiti da un’autocertificazione ai sensi di legge;
d) rilascia i permessi di costruire e le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni a carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
e) adotta i provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge e definisce i procedimenti di sanatoria, anche mediante rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
6. Il SUE inoltre:
a) fornisce, anche in via telematica, informazioni in materia edilizia, con particolare riferimento agli adempimenti necessari per lo svolgimento dei relativi procedimenti, e aggiorna tempestivamente lo stato di avanzamento della pratica;
b) garantisce idoneo supporto tecnico e giuridico agli operatori del settore, consentendo a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito a banche dati normative o a diversi archivi informatici contenenti dati, documenti o informazioni utili per la pratica edilizia;
c) riceve le istanze di accesso agli atti in materia edilizia e fornisce adeguato riscontro.
7. La data di protocollazione degli atti coincide con quella di effettiva presentazione. I termini entro i quali l’Amministrazione è tenuta a rispondere o a svolgere i controlli di competenza e quelli previsti per il formarsi del silenzio assenso decorrono comunque dalla data di ricevimento da parte del SUE anche in caso di mancato rilascio della ricevuta o di tardiva protocollazione.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per l’insediamento delle attività produttive le competenze del SUE sono attribuite allo Sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi (SUAP), disciplinato dalla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).
9. Le attività di competenza del SUE e del SUAP possono essere svolte da un’unica struttura organizzativa individuata dal Comune.
10. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di edilizia possono essere determinate specifiche tecniche con riferimento agli elaborati progettuali da presentare a corredo della pratica edilizia.

Rimangono salvi i sistemi per la gestione telematica delle pratiche edilizie diverse dal Portale, purché attivati entro il termine di cui al comma 4.>>.

La Regione ha già messo a disposizione, a partire da gennaio 2020, il Portale regionale SUEinRete cui i Comuni potranno appoggiarsi gratuitamente entro i due anni successivi.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 15/07/2020