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L'interdittiva antimafia non ostacola i rapporti tra privati
La normativa vigente non consente l’utilizzo della documentazione antimafia nei rapporti tra privati
23/01/2020
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L’impresa colpita da interdittiva antimafia può stipulare contratti con i privati, essendo i limiti introdotti dell’art. 89, comma 2, del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 applicabili solo quando il privato entra in rapporto con l’Amministrazione.
L’art. 89, comma 2, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposiziondi in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ha previsto infatti l'intervento del Prefetto quando il privato entra in rapporto con l’Amministrazione pubblica. Ed è la legge a conferire il potere di verifica al Prefetto.
Nel caso di rapporti tra privati la normativa antimafia nulla prevede e pertanto non può essere applicata.
Fonte:
Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 23/01/2020