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Limiti urbanistici nelle aree agricole

In area agricola possono essere realizzate solo strutture finalizzate alle attività agricole

23/01/2020  - 

Rilevante pronuncia da parte del T.A.R. Sardegna, confermata in sede cautelare dal Consiglio di Stato, in tema di edificabilità in area agricola, con particolare riferimento all'applicabilità o meno degli incrementi volumetrici del c.d. piano casa.

La sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 luglio 2019, n. 655 ha confermato un indirizzo giurisprudenziale interpretativo ormai consolidato, ma con peculiare riferimento all'attuazione delle normative sul c.d. piano casa (in Sardegna attualmente la legge regionale n. 8/2015 ).

La linea giurisprudenziale dominante in sede penale indica costantemente che in area agricola (zone "E" degli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale) possono essere realizzate soltanto strutture legate all'attività agricola o ad attività ad essa strettamente connesse (vds. per tutte Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369 ). Niente strutture residenziali o turistico-ricettive, quindi, anche quando vi sia una parvenza di produzione agricola, da accertare puntualmente in concreto (vds. Corte App. CA, Sez. II, 18 giugno 2014 ). Con la sentenza Sez. III, 20 ottobre 2017, n. 48348 , la Corte di cassazione ha affermato che la destinazione del manufatto e la posizione soggettiva di chi lo realizza sono elementi rilevanti ai fini della rispondenza dell'opera da realizzare alle prescrizioni dello strumento urbanistico.

I Giudici amministrativi sardi hanno ritenuto fondamentale la finalità dell'intervento edilizio oggetto del richiesto incremento volumetrico: " nella sostanza ... viene rilevato che l'intervento non è ammissibile ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. d) della L.R. 8/2015 (interventi negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U) ". Inoltre, viene indicata " direttamente una non conformità al PPR che, in effetti, richiede all'art. 83 una attenta verifica della stretta connessione tra l'edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo ".

La struttura edilizia, infatti, sorge in area qualificata agricola, ma non riveste alcuna finalità legata alle attività agricole (" alla domanda non è allegata alcuna documentazione che attesti la qualità di imprenditore agricolo del richiedente, né sul fondo è presente alcuna attività agricola o zootecnica "), in contrasto con la disciplina del piano paesaggistico regionale (P.P.R. – fascia costiera) e con le stesse direttive regionali per le aree agricole ( decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 ), parametri indicati anche dalla medesima legge regionale Sardegna n. 8/2015 (art. 26).

La pronuncia del T.A.R. Sardegna è stata confermata dal Consiglio di Stato, in sede cautelare, con ordinanza Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2019, n. 5158 , ritenendo peraltro che " se al ricorrente appellante fosse accordato nell'attesa della decisione relativa di realizzare la costruzione, si potrebbe produrre, nel caso di reiezione finale del ricorso, un danno potenzialmente non riparabile, rappresentato dalla costruzione stessa, che dovrebbe andare demolita, con tutto ciò che la demolizione comporta, anche in termini di danno all'ambiente che comunque si provocherebbe ".

Una valutazione prudenziale condivisibile in attesa della pronuncia definitiva.

dott. Stefano Deliperi

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 23/01/2020