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Liberalizzazione commerciale e pianificazione urbanistica

Conflitti tra normativa di liberalizzazioni, norme regionale e pianificazione urbanistica comunale: Cons. di Stato, Sez. IV, Sent., 24 maggio 2019, n. 3419

06/06/2019  - 

<<Una società attiva nella distribuzione commerciale ha impugnato davanti al competente Tribunale amministrativo regionale gli atti di assenso rilasciati dal Comune a favore di altra società concorrente, interessata ad avviare due medie strutture di vendita. in particolare, oggetto di impugnazione sono stati il permesso di costruire e relative varianti, l'autorizzazione commerciale e la presa d'atto relativa alla scia presentata per successivo ampliamento....

Si richiama in primis la distinzione tra atti di programmazione economica, su cui prevale la normativa di liberalizzazione, e atti di programmazione non economica, in grado di porre limiti allo sviluppo insediativo in ragione di esigenze legate a motivi imperativi di interesse generale. Secondo il Collegio, tale distinzione opera anche nell'ambito degli atti di programmazione territoriale, nei confronti dei quali deve essere valutata in concreto la finalità perseguita (vedi anche sentenza 7 novembre 2014, n. 5494). Esiste quindi da sempre la possibilità di intendere il regime di liberalizzazione in senso relativo e non assoluto, ammettendo al possibilità, per l'amministrazione, di controbilanciare la libertà di iniziativa economica privata con l'esercizio delle potestà connesse alla pianificazione urbanistica. Del resto, quando la Corte costituzionale si è espressa sull'art. 31 del decreto Salva Italia (D.L. n. 201 del 2011), lo ha fatto ricordando che tale norma non pone al legislatore regionale divieti assoluti di regolazione delle zone adibite alle attività commerciali attraverso gli strumenti urbanistici, né obblighi assoluti di liberalizzazione, ma, al contrario, consente alle Regioni e agli enti locali la possibilità di prevedere "anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali", purché ciò avvenga senza discriminazioni tra gli operatori e a tutela di specifici interessi di adeguato rilievo costituzionale, quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali (sentenza 11 novembre 2016, n. 239).>>

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 06/06/2019