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Lavanderie self-service

LAVANDERIA SELF-SERVICE - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla necessità della nomina del responsabile tecnico

02/02/2017  - 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 20 gennaio 2017 Prot. 18690, risponde ad un quesito in merito alla necessità di designazione del responsabile tecnico nel caso in cui un'impresa esercente l'attività di lavanderia self-service intenda offrire ai propri clienti alcuni ulteriori servizi, ovvero:

  1. ritiro e consegna dei capi a domicilio;
  2. "stireria" (secondaria e marginale) svolta con un unico ferro da stiro posizionato in un locale adiacente alla lavanderia senza accesso per i clienti.

La legge 22 febbraio 2006, n. 84 esclude l'obbligo di designazione del responsabile tecnico per «le imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni», mentre non disciplina il caso delle imprese che, esercendo un'attività di lavanderia a gettoni, intendano, com'è il caso in esame, prestare ulteriori servizi alla propria clientela.
Sulla non necessarietà della designazione di un responsabile tecnico per le imprese che intendano svolgere la sola attività di stireria, il Ministero si era già pronunciato con la nota del 9 febbraio 2015, Prot. n. 18008, sostenendo che è ragionevole ritenere che tale attività «non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, e sia tale da non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico».
E' evidente – conclude il Ministero - che ogni determinazione in ordine al grado di incidenza dell'attività dell'impresa sulla tutela dei profili di interesse pubblico, e dunque, in ultima analisi alla necessità di applicare le disposizioni prescriventi la nomina del responsabile tecnico, non possa che essere concretamente rimessa a quegli Uffici ed Enti direttamente preposti alla valutazione del caso specifico, e dotati degli strumenti conoscitivi e dei poteri ispettivi indispensabili per il suo corretto espletamento.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 02/02/2017