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Invio al SUAP valido solo se telematico

Giudicata inammissibile una SCIA edilizia in formato cartaceo, anzichè in formato telematico

12/11/2015  - 

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 16/10/2015, n. 1330

<<...Il legislatore è stato infatti chiaro nello stabilire che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive, di prestazione di servizi, e quelle relative alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, ed i relativi elaborati tecnici e allegati, debbano presentarsi esclusivamente in modalità telematica, al Suap competente per territorio (art.2, D.P.R. n. 160 del 2010 ).
Di tale modalità tiene infatti conto anche l'art.19, L. n. 241 del 1990 , laddove nel disciplinare la scia, prescrive che la stessa, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, possa essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica. In tal caso la segnalazione può considerarsi presentata solo al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
Non è infatti estraneo all'ordinamento, tanto più nella recente ottica di semplificazione e snellimento delle procedure, un procedimento interamente informatizzato, articolato sin dalla fase di avvio in modalità esclusivamente telematica.
Pertanto, una Scia presentata al SUAP in modalità cartacea, come nella specie, non può, per il solo fatto di essere stata lì depositata, ritenersi una segnalazione valida, mancando il presupposto per la sua stessa configurazione e ammissibilità, ovvero la modalità telematica.
Prova ne è che dalla sentenza più volte citata - che la parte assume essere stata elusa - non è derivato l'avvio del relativo iter ai sensi dell'art.87bis del Dlgs. n.259, per il perfezionamento della scia, essendo stato invece statuito il mero obbligo del Comune, ottemperato nella specie, di trasmissione della domanda all'organismo competente.
Pertanto, non può affatto ritenersi formato il silenzio assenso, come invece asserito dalla ricorrente facendo erroneamente decorrere il termine per la sua formazione dalla notifica della sentenza all'Amministrazione, dovendosi invece considerare quale unico dies a quo il momento di recepimento dell'istanza da parte del Suap rappresentato dal rilascio dell'apposita ricevuta, come sancito espressamente dall'art.5, D.P.R. n. 160 del 2010.
Nella specie, il Suap si è tempestivamente espresso con un provvedimento di archiviazione in considerazione dell'inammissibilità dell'istanza, in quanto inoltrata dal Comune, e non dal soggetto richiedente, in modalità cartacea, e non telematica.
Né vale appellarsi al soccorso istruttorio, posto che tale istituto deve intervenire a fronte di irregolarità ed incompletezze sanabili, che presuppongono l'esistenza stessa dell'istanza, condizione che, per le argomentazioni suddette, non può però ritenersi verificata a fronte di una scia cartacea>>.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 12/11/2015