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Inizio lavori in edilizia

L'effettivo inizio dei lavori in edilizia è una nozione "elastica"

27/01/2020  - 

La pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. II n.8448 del 12 dicembre 2019 sostiene che "...Nondimeno, l’accertamento dell’avvenuto inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire, necessario ad evitarne la decadenza, è questione di fatto, da valutarsi caso per caso con riguardo al complesso delle circostanze concrete (Cons. Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6151).

Non va pertanto sottaciuto che quella di effettivo inizio dei lavori è una nozione - per così dire – “elastica”, posto che il rispetto del surriferito termine annuale si desume dagli indizi rilevati sul sito dell’intervento, che devono essere di entità tale da scongiurare il rischio che il termine legale di decadenza venga invero ad essere eluso attraverso opere fittizie e simboliche (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 24 gennaio 2018, n. 467), fermo in tal senso restando che l’onere della prova del mancato inizio dei lavori assentiti incombe comunque sull’Amministrazione comunale che ne dichiara la decadenza: e ciò alla stregua del principio generale in forza del quale i presupposti del provvedimento adottato devono essere accertati dall’autorità emanante (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 1990, n. 343).

Si ritiene comunque che l’“inizio lavori” deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto e che i lavori possano ritenersi “iniziati” quando consistano nella compiuta organizzazione del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nell’elevazione di muri, nell’esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio, e non, ad esempio, in presenza di soli lavori di livellamento del terreno o di sbancamento (cfr., ad es., Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2018, n. 467).

La mera esecuzione di lavori di sbancamento è, infatti, di per sé inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell’effettivo inizio dei lavori, essendo necessario che lo sbancamento medesimo sia accompagnato dalla “compiuta organizzazione del cantiere” e da altri indizi idonei a confermare l’effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l’opera assentita (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. VI, 19 settembre 2017, n. 4381)....

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 27/01/2020