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Indennizzo per cessazione attività commerciale

Circolare INPS n. 4 del 13 gennaio 2020 Articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. Estensione dell’ambito di applicazione dell’indennizzo previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale nel 2017 e nel 2018

23/01/2020  - 

La circolare INPS n. 4 del 13 gennaio 2020 recepisce l'articolo 11-ter introdotto dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019, di conversione del D.L. n. 101 del 3 settembre 2019: l'art. 11-ter del D.L. n. 101/2019 ha stabilito che “al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto,  nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018”.

A partire dal 3 novembre 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione) possono presentare domanda di indennizzo anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017, purché, al momento della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla legge:
a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Possono fruire dell'indennizzo coloro che esercitano:
- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
- agenti e rappresentanti di commercio,
che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 23/01/2020