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Imprenditore agricolo e vendita di prodotti di aziende terze

06/09/2018  - 

Un imprenditore agricolo, previa comunicazione di avvio di attività prevista dall'art. 4, D.Lgs. n. 228 del 2001, dichiarava di svolgere la vendita dei propri prodotti agricoli su terreno privato di terze parti.

I NAS appuravano però che l'interessato vendeva principalmente prodotti di aziende terze e non prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.

Secondo il Consiglio di Stato l'agricoltore ha violato sia il D.Lgs. n. 228 del 2001, contenente la disciplina di speciale favore per la vendita dei prodotti agricoli, che la disciplina sul commercio al dettaglio, contenuta nel D.Lgs. n. 114 del 1998 e nel D.Lgs. n. 59 del 2010.

<<..Ai fini della qualificazione dell’attività di commercializzazione come “agricola” è richiesto, tuttavia, in primo luogo un collegamento “soggettivo”: quindi l’attività deve essere svolta dallo stesso soggetto già qualificabile come imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa l’attività principale di coltivazione del fondo, di allevamento di animali o di selvicoltura (cfr. articolo 2135 cod. civ.); inoltre si richiede un collegamento “aziendale”, cioè di carattere oggettivo, individuato per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, nella circostanza che i prodotti provengano prevalentemente dalla attività agricola principale...>>

 

La sentenza è disponibile integralmente su:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 06/09/2018