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Imposta di pubblicità: non scatta se lo scopo è decorativo

Nell'applicare l'imposta sulla pubblicità occorre distingure tra scopo pubblicitario, che determina l'assoggettamento all'imposta, dallo scopo meramente decorativo

13/02/2020  - 

Il presupposto impositivo del logo pubblicitario deve essere quantificato in base al suo effettivo carattere promozionale escludendo da presupposto impositivo quello di immagine e decorativo. Lo ha stabilito la sezione prima della Ctp di Varese nella sentenza 409/2019. Il comune di Gorla Minore aveva accertato una maggiore imposta di pubblicità per l'anno d'imposta 2018, per le vetrine di un esercizio commerciale di una società in nome collettivo; a parere del concessionario del servizio del comune, la tassazione doveva ricomprendere l'intera vetrina ricoperta dei colori identificativi del supermercato, e non solo il messaggio pubblicitario. La Commissione provinciale ha accolto il ricorso ed annullato l'accertamento illegittimo. In tema d'imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, il dlgs 507/1993, stabilisce che l'imposta vada determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. Il collegio ha motivato la sua decisione partendo dall'esame in base alle disposizioni del dlgs n.507/1993. Ai sensi dell'art.5, del dlgs, è soggetta ad imposta la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici, aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai sensi del successivo art. 7, l'imposta sulla pubblicità viene determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. Ciò significa che come base di calcolo, espressa normalmente in metri quadrati, si debba considerare generalmente il mezzo sui cui sono espressi i messaggi pubblicitari, indipendentemente da quanti messaggi siano in esso contenuti. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto che vada distinto lo scopo pubblicitario da quello meramente decorativo, dovendosi applicare l'imposta solo al messaggio promozionale e non a quello di immagine e decorativo riportato sulla vetrina riportante i colori del supermercato. La decisione dei giudici provinciali è stata resa in conformità di quanto stabilito dalla cassazione nella ordinanza 1359/2019.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 13/02/2020