home  » news  »  News

News

Immissioni moleste di vapori e fumi

Se l'attività produttiva autorizzata che determina immissioni moleste di fumi e vapori si svolge senza superamento dei limiti autorizzativi, si applica il criterio della normale tollerabilità ex art.844 cod. civ.

31/05/2020  - 

La Cassazione Penale ha affrontato il caso del titolare di un ristorante cui veniva contestato di aver immesso nell’aria vapori e fumi provenienti dalla cucina in assenza di canna fumaria, causando molestie ai residenti.

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 674 cod. pen. per le attività produttive occorre distinguere l'ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perché non prevista o perché non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge va valutato secondo criteri di "stretta tollerabilità", mentre laddove l'attività è esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare riferimento alla "normale tollerabilità" delle persone quale si ricava dal contenuto dell'art. 844 cod. civ. Qualora sia riscontrata l'autorizzazione e il rispetto dei limiti di questa, una responsabilità potrà comunque sussistere qualora l'azienda non adotti quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per ulteriormente abbattere l'impatto sulla realtà esterna.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 31/05/2020