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Il provvedimento di VIA regionale

La Via regionale deve allinearsi alle norme statali: lo afferma la Corte Costituzionale

19/11/2018  - 

Con il Dlgs 16 giugno 2017, n. 104 Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, il Governo è stato chiamato ad attuare la direttiva 2014/52/UE, che reca una disciplina puntuale delle fasi del procedimento di VIA (art. 1, paragrafo 1, numero 1, lettera a); la Direttiva vincola gli Stati membri e, quindi, anche il Governo italiano in quanto legislatore delegato, limitando i margini di discrezionalità e di differenziazione del procedimento di VIA su base regionale.

Le numerose questioni di legittimità costituzionale avanzate da otto Regioni (Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Abruzzo, Puglia, Sardegna e Calabria) e due Province autonome (Trento e Bolzano), che lamentavano il ridimensionamento delle proprie competenze, sono state respinte dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198, depositata il 14 novembre 2018.

La norma censurata rende omogenea su tutto il territorio nazionale l’applicazione delle nuove regole per i procedimenti di VIA e di assoggettabilità a VIA, proprio al fine di recepire fedelmente la nuova direttiva, che impone di superare la pregressa situazione di frammentazione e contraddittorietà del quadro regolamentare, dovuta alle diversificate discipline regionali, e di assicurare l’efficace applicazione per tutti gli operatori delle semplificazioni introdotte.

L'obiettivo eurounitario è migliorare la qualità della procedura di VIA, “allineandola ai principi della regolamentazione intelligente”, cioè a norme che semplificano le procedure e riducono gli oneri amministrativi.

La Corte puntualizza la natura giuridica del provvedimento unico regionale; esso non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, ma li “ricomprende” nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Pertanto, non si tratta di un atto “sostitutivo”, poiché comprende le altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto. Il legislatore ha scelto che solo il provvedimento unico regionale fosse obbligatorio, mentre per quello statale è il proponente dell'opera a poter scegliere.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 19/11/2018