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Il MISE risponde

Disponibili nuove risoluzioni ministeriali in materia di commercio e somministrazione

31/03/2015  - 

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:
1) La risoluzione n. 204184 del 18 novembre 2014 reca chiarimenti in materia di pratica professionale per l'acquisizione del requisito professionale per l'avvio di attività commerciali al dettaglio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico, chiarisce a quale periodo occorra fare riferimento nel valutare il quinquennio precedente previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ( articolo 71 comma 6), e se tale requisito divenga permanente.
2) La risoluzione n. 204137 del 18 novembre 2014 reca chiarimenti in merito alla possibilità da parte di un impresa di segnalare l'inizio dell'attività di commercio elettronico tramite più siti web con un'unica SCIA telematica o con tante SCIA quanti sono i siti web tramite i quali si esercita l'attività.
3) La risoluzione n.207497 del 24 novembre 2014 reca chiarimenti circa la possibilità di esercizio, nel medesimo locale, di un'attività commerciale al dettaglio relativa al settore merceologico non alimentare (esercizio di vicinato) e di un'attività di vendita di quotidiani e periodici (punto di vendita esclusivo).
4) La risoluzione n. 207511 del 24 novembre 2014 reca chiarimenti al fine di poter valutare la legittimità di una SCIA presentata per l'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La SCIA è stata presentata dall'amministratore unico di una SRL il cui socio unico ha subìto condanne passate in giudicato per l'esercizio dell'attività in questione, mentre nei confronti dell'amministratore unico non risultano condanne penali definitive.
5) La risoluzione n. 207483 del 24 novembre 2014 reca chiarimenti in merito alle attività consentite nei locali adibiti alla esposizione delle merci. La questione riguarda, nello specifico, due attività di vendita di piastrelle per interni: la prima attività utilizza gli stessi locali sia per la vendita che per l'esposizione; la seconda attività esercita la vendita in un locale e l'esposizione in un locale diverso dal primo, ubicato in un altro luogo del territorio comunale, presso il quale è possibile accedere solo previo appuntamento con il titolare.
6) La risoluzione n. 212752 del 1° dicembre 2014 reca chiarimenti in merito al caso di un esercente che svolge attività di commercio al dettaglio di generi alimentari che ha intenzione di installare un erogatore di birra alla spina sopra il banco. Tanto all'interno quanto all'esterno dell'esercizio commerciale non verrà preposta attrezzatura atta a consentire il consumo della merce sul posto.
7) La risoluzione n. 212733 del 1° dicembre 2014 reca chiarimenti in materia di consumo sul posto con particolare riferimento ad una attività artigianale di focacceria, con preparazione di soli prodotti da forno e con possibilità di vendere bevande confezionate.
Nello specifico l'esercente mette a disposizione dei clienti alcuni tavoli e sedie per la consumazione in loco anche se non è previsto un servizio al tavolo. La zona esterna al locale, dove sono posizionati i tavoli, è di proprietà condominiale, concessa in uso dal condominio a seguito di regolare accordo contrattuale.
8) La risoluzione n. 213720 del 2 dicembre 2014 reca precisazioni in merito alla corretta applicazione della disciplina del sottocosto in relazione al termine "referenza".
Si chiede, nello specifico, se sulla base di quanto specificato nella circolare 3528/C del 24 ottobre 2001 in relazione al termine referenza, possa essere considerato corretto il comportamento dell'impresa che predisponga una comunicazione pubblicitaria sul sottocosto così articolata: "Marca della pasta, 500 grammi, vari formati", intendendo per marca il nome dell'azienda apposto sul prodotto, per tipologia la natura del prodotto e per quantità il peso del prodotto.
9) La risoluzione n. 219970 del 12 dicembre 2014, risponde sulla validità di un attestato di frequenza di un corso relativo al commercio del settore merceologico alimentare rilasciato dalla Regione ai sensi delle norme regionali, considerate le recenti modifiche alla legge regionale stessa, la quale prevede, quali titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività in discorso, i corsi professionali e i titoli di studio attinenti la sola preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
10) La risoluzione n. 219972 del 12 dicembre 2014 reca chiarimenti in merito all'applicazione del D.P.R. n. 218 del 2001 (recante la disciplina delle vendite sottocosto). In particolare si chiarisce che, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 8, le disposizioni del presente decreto non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'àmbito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 31/03/2015