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Gioco d'azzardo

Correzione errore materiale

28/01/2015  - 

Con Decreto n. 30/DICE emanato dal Direttore centrale della Salute in data 16 gennaio 2015 è stato corretto un errore materiale contenuto nella deliberazione giuntale n. 2332, del 5.12.2014 “Determinazione della distanza per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell’art. 6, comma 1, della LR 1 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, la cura e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), pubblicata sul BUR n. 52 del 24 dicembre 2014.

Com'è noto la DGR 2332/14 ha introdotto l'obbligo di rispetto delle distanze da luoghi sensibili per tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco c.d. "d'azzardo lecito", installati a partire dal 8 gennaio 2015.

L’art. 2, comma 1, lettera a), dell’allegato A) alla suddetta deliberazione, nell’individuare gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito soggetti a restrizione, richiama gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del regio decreto 18.06.1931 n. 773 (Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), ma anche, per mero errore materiale, gli apparecchi di cui al comma 7.

Il riferimento improprio al comma 7 dell'art. 110 TULPS è stato cassato, cosicchè questa tipologia di apparecchi non è assoggettata al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili cui restano, viceversa, assoggettate le nuove collocazioni di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 (lettere a) e b).



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 28/01/2015