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Garante Privacy: accesso civico limitato al permesso di costruire

Legittimo respingere l’istanza di accesso generalizzato, occorre limitarla ai dati e alle informazioni già oggetto di pubblicità ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001

27/01/2021  - 

Il Garante Privacy con parere prot. web n. 9521857 del 17 dicembre 2020 si è espresso su una questione sottoposta da un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di un Comune toscano che ha ricevuto, da parte di un'azienda agricola (ditta individuale), una richiesta di ostensione, tramite l'istituto dell'accesso civico di documentazione relativa a una pratica edilizia, per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato destinato ad agriturismo.

L'Amministrazione interessata ha inizialmente ricevuto una richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 7/8/1990 – avente a oggetto tutta la documentazione inerente alla pratica edilizia riferita e che l'ha respinta per mancanza dei presupposti previsti dalla predetta legge.

A seguito di tale diniego, l'istante ha presentato una richiesta di accesso civico – ai sensi dell'art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – sui medesimi documenti e, precisamente, su tutta la «Documentazione ed elaborati grafici del Permesso di costruire, successive varianti e pratica di agibilità». Nonostante il Comune abbia accordato un accesso civico parziale «agli atti e documenti relativi a pratiche edilizie e urbanistiche presenti archivio dell'Ente [...], limitando l'accesso a documentazione non contenente dati sensibili e omettendo i dati personali ivi contenuti», il soggetto controinteressato ha presentato una richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza dell'atto di accoglimento parziale (art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013) ritenendolo non legittimo.

Secondo il Garante, come evidenziato anche dal RPCT, l'istanza di accesso civico ha a oggetto una documentazione davvero molto vasta, comprendendo, fra l'altro, oltre gli estremi del permesso di costruire, anche tutta la documentazione integrale presentata nel corso degli anni, fra cui le SCIA presentate con le relative varianti, agibilità, innumerevoli planimetrie, piante architettoniche, etc.: si tratta di materiale contenente atti, dati e informazioni – di tipo anche personale – di natura molto eterogenea, in cui sono contenuti riferimenti a dati personali, anche di soggetti terzi diversi dal titolare dell'Azienda contro interessata – che non risultano peraltro essere stati coinvolti nel procedimento di accesso civico – come progettisti o impiantisti.

Il Garante ha poi evidenziato che in base all'art.3 del d.lgs. 33/2013, i dati e i documenti che si ricevono, a seguito di una istanza di accesso civico, divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Di conseguenza, prosegue il Garante, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell'accesso civico che va valutata l'esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l'accesso integrale ai documenti richiesti, oppure fornire un accesso parziale.

Dunque, il Garante concorda con l'osservazione del RPCT ritenendo che «L'ostensione di tutti i documenti oggetto della richiesta verrebbe quindi a costituire [...] un possibile pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali (del titolare dell'azienda, del progettista, degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto assentito), nonché degli interessi comunque economici e commerciali, tra cui la proprietà intellettuale, con specifico riferimento agli elaborati progettuali. In conclusione, il Garante non può non condividere, in relazione al rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, la soluzione proposta dallo stesso RPCT: va respinta l'istanza di accesso generalizzato e limitata esclusivamente al permesso di costruire, quale atto amministrativo, limitatamente ai dati ed alle informazioni già oggetto di pubblicità, ai sensi dell'art. 20 comma 6 del dpr 380/2001.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Montepulciano ha chiesto al Garante privacy il parere previsto dall'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell'ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame, presentata dal soggetto controinteressato, su un provvedimento di accoglimento parziale di un'istanza di accesso civico. Dall'istruttoria è emerso che il Comune di Montepulciano ha inizialmente ricevuto una richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 7/8/1990 – avente a oggetto tutta la documentazione inerente a una pratica edilizia riferita a un'Azienda agricola (ditta individuale) – e che l'ha respinta per mancanza dei presupposti previsti dalla predetta legge.

A seguito di tale diniego, il medesimo soggetto istante ha presentato una richiesta di accesso civico – ai sensi dell'art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – sui medesimi documenti e, precisamente, su tutta la «Documentazione ed elaborati grafici del Permesso di costruire [identificato in atti e] successive varianti e pratica di agibilità». L'amministrazione ha individuato, come soggetto controinteressato, il rappresentante dell'Azienda agricola, titolare anche della ditta individuale, il quale si è opposto alla richiesta di accesso civico, evidenziando, in primo luogo, che il mutamento della domanda di accesso (da accesso qualificato ad accesso civico) non può portare a una differente valutazione della p.a., nonché, in secondo luogo, che l'accoglimento dell'istanza avrebbe provocato la lesione degli interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, quali la protezione dei dati personali; la libertà e segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi i segreti commerciali.

Ciò nonostante, il Comune di Montepulciano ha accordato un accesso civico parziale «agli atti e documenti relativi a pratiche edilizie e urbanistiche presenti archivio dell'Ente [...], limitando l'accesso a documentazione non contenente dati sensibili e omettendo i dati personali ivi contenuti». Il soggetto controinteressato ha quindi presentato una richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza del provvedimento del provvedimento di accoglimento parziale (art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013), ritenendolo non legittimo e insistendo sui propri motivi di opposizione, chiedendo il rifiuto dell'accesso. Il Garante privacy, con il Parere su istanza di accesso civico del 17 dicembre 2020, concorda con l'osservazione del RPCT, laddove è indicato che «L'ostensione di tutti i documenti oggetto della richiesta verrebbe quindi a costituire [...] un possibile pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali (del titolare dell'azienda, del progettista, degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto assentito), nonché degli interessi comunque economici e commerciali, tra cui la proprietà intellettuale, con specifico riferimento agli elaborati progettuali» e non vi sono ragioni per dissentire, in relazione al rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, dalla soluzione proposta dallo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la quale sussistono «ragioni per respingere l'istanza di accesso generalizzato ovvero per limitarla esclusivamente al permesso di costruire, quale atto amministrativo, limitatamente ai dati ed alle informazioni già oggetto di pubblicità ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001».

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 27/01/2021