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Funzioni delle UTI

Chiarimenti in merito all'’applicazione degli artt. 26 e 27 della legge regionale 26/2014

20/07/2015  - 

Le funzioni comunali, per le quali sono competenti le Unioni territoriali intercomunali (UTI) ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 26/2014, devono essere svolte integralmente da tali enti, non potendo essere gestite parzialmente dal singolo Comune. Il principio di integralità delle funzioni associate, desumibile altresì nella legislazione statale dall'art. 14, comma 29, del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, è anche uno dei presupposti per l'erogazione dei contributi alle UTI più virtuose prevista dall'art. 46 della legge regionale di riforma della finanza locale recentemente approvata.


Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 20/07/2015