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Fiammiferi: abolizione imposte

Abolizione dell’imposta di fabbricazione sui fiammiferi

19/01/2015  - 

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi informa che con l'articolo 1, comma, 1 lettere g) ed h) n. 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stata abolita l’imposta di fabbricazione sui fiammiferi.

L'abolizione decorre dal 1 gennaio 2015.

Ai soggetti diversi dai commercianti al dettaglio che, alla data del 31 dicembre 2014, detengano fiammiferi ad imposta già assolta al momento dell'introduzione dei prodotti, è riconosciuto un credito pari all'ammontare della stessa imposta.

 

Per informazioni dettagliate, consulta:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 19/01/2015