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Falsità ideologica in atto pubblico

La presentazione di dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva (c.d. DURC) con contenuto ideologicamente falso integra il reato di cui all'art. 483 Codice penale

16/09/2019  - 

La Corte di Cassazione Penale, Sez. 5, sentenza Num. 32859 Anno 2019, ha ribadito che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con contenuto ideologicamente falso, in forza dell'obbligo di dichiarare il vero sancito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, integra il reato di Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 Codice penale).

L'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 ammette la sostituzione dell'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato con una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, con le modalità di cui all'articolo 38.

Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge).

Le dichiarazioni ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/00 hanno funzione probatoria, in quanto dimostrative di stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato dichiarante; pertanto, dichiarare falsamente la regolarità contributiva (c.d. DURC) senza aver versato i contributi, integra “il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico".



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 16/09/2019