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Etichettatura alimenti

Dal MISE chiarimenti sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del regolamento UE 1169/2011 in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti

16/03/2015  - 

Alle violazioni previste dalle disposizioni del regolamento (UE) 1169/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 - recante disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ed entrato in vigore il 13 dicembre 2014 - si applicano le sanzioni previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992, applicabili alle disposizioni della normativa nazionale.
Tale decreto, emanato in attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, è da ritenersi tuttora in vigore e sarà abrogato solo con l’adozione di un nuovo decreto legislativo recante il quadro sanzionatorio delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.
E’ questo il chiarimento giunto dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese - Divisione VIII Industria agroalimentare, del Made in Italy e industrie creative, con la Circolare del 6 marzo 2015, indirizzata ai Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole e alle Regioni e Province Autonome.
Al fine di assicurare continuità applicativa delle sanzioni previste dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 109/1992, nelle more dell’adozione della nuova disciplina sanzionatoria, in allegato alla presente circolare, viene riportata una TABELLA che chiarisce il raccordo tra le disposizioni dettate dal regolamento UE n. 1169/2011 e quelle del D.Lgs. n. 109/1992.

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 16/03/2015