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Esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso

Il titolare di un bar avrebbe disturbato il riposo delle persone dimoranti presso la vicina struttura alberghiera “mantenendo la musica ad alto volume dopo le ore 24,00, con superamento dei limiti assoluti di emissione previsti dall'art. 3 D.P.C.M. del 14 novembre 1997

21/01/2021  - 

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al primo comma dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l'attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995.

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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 21/01/2021