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Esenti da imposta di bollo le istanze di rimborso per VIA e AIA

Precisazioni dell'Agenzia delle entrate in ordine all'esenzione dall'imposta di bollo in favore delle istanze di rimborso per Valutazione di impatto ambientale ed Autorizzazione integrata ambientale

15/01/2019  - 

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 144 del 28 dicembre 2018, ha chiarito che le istanze di rimborso delle tariffe versate erroneamente per la richiesta di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) sono esenti dall'imposta di bollo.

In linea generale le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Tariffa allegata al citato D.P.R. n. 642/1927, sono soggette all'imposta di bollo nella misura corrente di 16.00 euro, ma la Tabella allegata al citato D.P.R. disciplina alcune ipotesi di atti e documenti esenti dall'imposta stessa.
L’Agenzia delle entrate, evidenziata la natura tributaria delle somme versate per le richieste di VIA ed AIA, ha concluso che “le istanze di rimborso delle tariffe erroneamente versate per le richieste di valutazione di impatto ambientale e le autorizzazioni integrate ambientali, poiché relative al pagamento di un tributo, sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi del citato articolo 5, quinto comma della tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972”.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 15/01/2019