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Editoria e rinnovo del sistema distributivo

Pubblicata la Legge di ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria

09/11/2016  - 

La L. n. 198 del 2016 "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale" conferisce delega al Governo per un complessivo rinnovo del sistema distributivo della stampa e la progressiva liberalizzazione delle edicole.

Il sistema distributivo dei giornali e riviste è attualmente articolato, su tutto il territorio nazionale, in:

  • punti vendita esclusivi - esercizi tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
  • punti vendita non esclusivi - esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici.

anche se la distinzione tra le due tipologie di punti vendita era già stata ridimensionata dal D.L. 201/11, convertito nella Legge 214/11, che ha aperto agli edicolanti la possibilità di vendere qualsiasi altro prodotto non editoriale.

In particolare, l'art. 2 della Legge 198/2016, con riferimento alla rete di vendita, prevede:

1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 8della legge 18 giugno1998, n. 192 anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio.
 
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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 09/11/2016