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Edilizia e nozione di facile amovibilità

TAR Puglia (BA) Sez. III n. 1639 del 10 dicembre 2019

07/01/2020  - 

La nozione di "facile amovibilità" di un'opera edilizia, in assenza di una definizione legislativa di carattere generale, deve essere ricavata dal sistema in via interpretativa; non può essere differenziata in ragione della proprietà pubblica o privata dell'aerea sulla quale l'opera stessa è destinata ad essere realizzata; a maggior ragione quando siano comunque in gioco interessi di rilevanza pubblicistica, come quelli paesaggistici; non è perfettamente sovrapponibile a quella di precarietà, parametrata quest'ultima al diverso criterio –di tipo funzionale- della destinazione dell'opera ad un'attività temporanea, nell'ottica di escludere la necessità di titolo edilizio (cfr. art. 6, T.U. edilizia): se invero un'opera precaria presenta -di regola- la caratteristica dell'amovibilità, un'opera di facile rimozione potrebbe anche non essere destinata ad un uso temporaneo.

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 07/01/2020