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Disciplina urbanistica e doppia conformità

La conformità urbanistica deve essere verificata sia al momento della costruzione che della domanda di sanatoria

14/01/2021  - 

L’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, nel disciplinare l’accertamento di conformità, ossia quello strumento attraverso cui si consente la sanatoria di opere realizzate in assenza di titolo edilizio, ma conformi alla normativa applicabile, richiede che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della istanza di sanatoria (cfr. Cons. St., sez. VI, 3194/2016; Cons. St., sez. VI, 5 giugno 2015 n. 2784; Cons. St., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2306; Corte Cost., 29 maggio 2013, n. 101), non potendosi affatto accogliere l’istituto della c.d. sanatoria giurisprudenziale, la cui attuale praticabilità è stata da tempo esclusa dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. VI, 3194/2016; Cons. St., sez. VI, 5 giugno 2015 n. 2784; Cons. St., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2306; Corte Cost., 29 maggio 2013, n. 101).

Tale approdo che richiede la verifica della «doppia conformità» deve considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto adempimento «finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità» (cfr. Corte Cost. n. 232 del 2017).

Fonte;



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 14/01/2021