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#Cura Italia: procedimenti amministrativi congelati sino al 15/04/20

Coronavirus, blocco temporaneo dei termini dei procedimenti amministrativi

17/03/2020  - 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. Cura Italia.

Di particolare interesse per i SUAP e i SUE l'art. 103 rubricato (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) che stabilisce la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in scadenza, pendenti dal 23 febbraio 2020, sino al 15 aprile 2020 e salvo future proroghe, come segue:

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

La norma ha preso in considerazione i notevoli rallentamenti determinatisi nell'attività della Pubblica amministrazione a causa dell'operatività ridotta e delle restrizioni alla mobilità delle persone, "congelando" fino al 15 aprile - in deroga ai tempi ordinari cui ogni attività istruttoria è soggetta - i procedimenti amministrativi di ogni tipo pendenti a partire dal 23 febbraio scorso o avviati dopo questa data.

L'art. 103 si estende ai procedimenti di tutte le pubbliche amministrazioni e a tutti i tipi di termine (perentorio, ordinatorio, propedeutico, endoprocedimentale, finale ed esecutivo), esclusi solo i termini toccati da altre norme sull’emergenza coronavirus.
Cura Italia è in vigore dal 17 marzo 2020.


Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 17/03/2020