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Contrasto al gioco d'azzardo e limitazioni orarie

Il Comune può regolamentare e ridurre l’orario degli apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo lecito

07/09/2020  - 
Il Consiglio di Stato riforma la sentenza del Tar Lazio che aveva accolto il ricorso di alcuni pubblici esercizi avverso un'ordinanza sindacale limitativa degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, confermando un indirizzo giurisprudenziale orami più che consolidato sul tema.

<<E’ solo da aggiungere che, riguardo al dedotto omesso bilanciamento fra gli interessi coinvolti: “la Sezione ha osservato come le Amministrazioni con l’adozione di ordinanze analoghe a quella qui in esame, abbiano realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie” (Cons. Stato, V, 8 agosto 2018, n. 4867) e che, anche alla luce delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea nel settore dell’esercizio dell’attività imprenditoriale del gioco lecito, le esigenze di tutela della salute vengono ritenute del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche (cfr. Cons. Stato, V, 8 agosto 2018, n. 4867; 6 settembre 2018, n. 5237; VI, 11 marzo 2019, n. 1618), come già statuito dalla giurisprudenza precedente, che aveva posto in rilievo che il Trattato CE “fa salve eventuali restrizioni imposte dai singoli Stati membri giustificate, tra l’altro, anche da motivi di tutela della salute pubblica e della vita delle persone; nel territorio di uno stato membro sono ammissibili restrizioni che vadano sino al divieto delle lotterie e di altri giochi a pagamento con vincite in denaro, trattandosi di un divieto pienamente giustificato da superiori finalità di interesse generale” (Cons. Stato, V, 23 ottobre 2014, n. 5251; VI, 20 maggio 2014, n. 2542).

Riguardo, infine, all’assunto contrasto dell’ordinanza con l’interesse economico dell’Erario alla riscossione dei proventi del gioco, come affermato dalla Corte Costituzionale: “è la garanzia dei diritti incomprimibili (come quello alla salute) ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” (Corte Costituzionale, sentenza n. 275 del 2016)>>.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 07/09/2020