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Contrasto al gioco d'azzardo

Il Comune può limitare legittimamente gli orari di esercizio del gioco d'azzardo lecito

21/03/2019  - 

Il 26 giugno 2018 il Sindaco del Comune di Roma emanava un'ordinanza restrittiva degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS., installati in sale ed esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, nell'esercizio del potere attribuitogli dall'art. 50, comma 7, D.Lgs. n. 267 del 2000. 

L'ordinanza è stata impugnata dal titolare di una sala Bingo, rilevando diversi motivi di illegittimità, peraltro integralmente respinti dal Collegio.

Il Tribunale, nel richiamare alcuni precedenti della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, ha ritenuto legittimo l'operato del Comune, considerato che il potere del Sindaco di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l'orario di apertura degli esercizi in cui i medesimi sono installati non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza: la competenza di questi ultimi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi generali della comunità locale.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 21/03/2019