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Contrasto al gioco d'azzardo
In tema di ludopatia spetta al Comune sorvegliare sul rispetto dei requisiti per l'apertura e l'esercizio dell'attività
13/07/2018
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Il Tar Puglia con la sez. III, sentenza 6 giugno 2018, n. 938, in materia di misure di prevenzione e di contrasto del fenomeno della "ludopatia" (o "gioco d'azzardo patologico" GAP), conferma fondamentalmente 2 concetti:
- finchè il Governo non introdurrà e garantirà "l’applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli", le Regioni possono adottare disposizioni normative sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco dai luoghi “sensibili”, dirette al perseguimento di finalità (anzitutto) di carattere socio-sanitario e riconducibili, principalmente, nell’ambito della materia della tutela della salute, rientrante nella competenza legislativa concorrente Stato - Regione, ex art. 117, comma 3 della Costituzione, senza che possa configurarsi, in subiecta materia, violazione alcuna dei principi espressi da norme statali;
- spettano al Comune le attività amministrative di autorizzazione, accertamento di conformità, vigilanza sull'esercizio del gioco lecito.
Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 13/07/2018